Art. 138 (art. 40 Cod. Str.) 
                       (Strisce longitudinali) 
  1. Le strisce longitudinali servono per separare i sensi di  marcia
o le corsie di marcia,  per  delimitare  la  carreggiata  ovvero  per
incanalare i veicoli verso determinate direzioni; la larghezza minima
della strisce longitudinali, escluse quelle di margine, e' di  15  cm
per le autostrade e per le strade extraurbane principali,  di  12  cm
per tutte le altre strade. 
  2. Le strisce longitudinali si suddividono in: 
   a) strisce di separazione dei sensi di marcia; 
   b) strisce di corsia; 
   c) strisce di margine della carreggiata; 
   d) strisce di raccordo; 
   e) strisce di guida sulle intersezioni. 
  3. Le strisce longitudinali possono essere continue  o  discontinue
(fig. II.415); le lunghezze  dei  tratti  e  degli  intervalli  delle
strisce discontinue, nei rettilinei, sono  stabilite  nella  seguente
tabella: 
    

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 Tipo di   Tratto   Intervallo          Ambito di applicazione
striscia      m          m
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   a         4,5        7,5       Per separazione dei sensi di marcia
                                  e delle corsie di marcia nei tratti
                                  con velocita' di progetto superiore
                                  a 110 km/h
_____________________________________________________________________
   b         3,0        4,5       Per separazione dei sensi di marcia
                                  e delle corsie di marcia nei tratti
                                  con velocita' di progetto tra 50 e
                                  110 km/h
_____________________________________________________________________
   c         3,0        3,0       Per separazione dei sensi di marcia
                                  e delle corsie di marcia nei tratti
                                  con velocita' non superiore a 50
                                  km/h o in galleria
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   d         4,5        1,5       Per strisce di preavviso dello
                                  approssimarsi di una striscia
                                  continua
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   e         3,0        3,0       Per delimitare le corsie di accele-
                                  razione e decelerazione
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   f         1,0        1,0       Per strisce di margine, per inter-
                                  ruzione di linee continue in cor-
                                  rispondenza di accessi laterali
                                  o di passi carrabili
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   g         1,0        1,5       Per strisce di guida sulle inter-
                                  sezioni
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   h         4,5          3       Per strisce di separazione delle
                                  corsie reversibili
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4. In curva, gli intervalli delle strisce di tipo "a" e "b",  di  cui
alla tabella del comma 3, possono  essere  ridotti  in  funzione  dei
raggi di curvatura fino alla lunghezza del tratto. 
  5. L'estesa di una striscia continua non deve essere inferiore a 30
m, salvo il caso in  cui  due  intersezioni  successive  siano  cosi'
ravvicinate da non consentire tale lunghezza. 
  6. Il tracciamento delle strisce longitudinali e'  obbligatorio  su
tutti i tipi di strade, ad  eccezione  delle  strade  non  dotate  di
pavimentazione idonea alla posa delle strisce, mentre e'  facoltativo
su quelle locali.