Art. 146 (Art. 40 Cod. Str.) 
                     (Attraversamenti ciclabili) 
  1. Gli attraversamenti ciclabili devono essere  previsti  solo  per
garantire  la  continuita'  delle  piste  ciclabili  nelle  aree   di
intersezione. 
  2. Gli attraversamenti ciclabili sono evidenziati sulla carreggiata
mediante due strisce bianche discontinue, di larghezza di 50 cm;  con
segmenti ed intervalli lunghi 50 cm; la distanza minima tra  i  bordi
interni  delle  due  strisce  trasversali  e'  di   1   m   per   gli
attraversamenti a senso unico e di 2  m  per  gli  attraversamenti  a
doppio senso (fig.II.437). 
  3. Analogamente a quanto previsto dall'articolo 145, comma 4, sulle
strade ove e' consentita la sosta, per migliorare la visibilita',  da
parte dei conducenti, nei confronti dei ciclisti che si accingono  ad
impegnare  la  carreggiata,  gli  attraversamenti  ciclabili  possono
essere preceduti, nel verso di marcia dei veicoli,  da  una  striscia
gialla a zig zag, del tipo di quella di cui all'articolo  151,  comma
3, di lunghezza commisurata alla distanza  di  visibilita'.  Su  tale
striscia e' vietata la sosta.