Art. 154 (Art. 40 Cod. Str.) 
           (Altri dispositivi per segnaletica orizzontale) 
  1. I dispositivi come  chiodi,  inserti  e  simili,  devono  essere
installati a raso della pavimentazione o di poco sporgenti. 
  2. Le serie di chiodi a larga testa o  di  inserti  possono  essere
realizzati con qualunque materiale, purche' idoneo per visibilita'  e
durata  a  costituire  segno  sulla   carreggiata.   Possono   essere
impiegate, con significato  di  striscia  continua,  dovunque  questa
trovi applicazione in base agli articoli precedenti. 
  3. La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei  suddetti
dispositivi non deve essere superiore a 100 cm. 
  4. I dispositivi per la realizzazione dei segni  sulla  carreggiata
sono soggetti all'approvazione del Ministero dei  lavori  pubblici  -
Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.