Art. 178 (Art. 42 Cod. Str.) 
           (Elementi prefabbricati per salvagenti pedonali 
                      e delimitatori di corsia) 
  1.  Gli  elementi  prefabbricati  per  salvagenti   pedonali   sono
realizzati  generalmente  in  calcestruzzo,  costituiti  da   sezioni
componibili mediante appositi incastri. Essi devono essere  impiegati
solo nelle zone urbane per la creazione di isole pedonali di  rifugio
ovvero piattaforme di carico. 
  2. Le corsie riservate in cui e' permesso il transito solo a deter-
minate categorie di veicoli possono  essere  delimitate  fisicamente,
oltre che dalle strisce di corsia di cui all'articolo 140, commi 6  e
7, con  elementi  in  rilievo  tali  da  realizzare  una  cordolatura
longitudinale. 
  3. Gli elementi in rilievo, da utilizzare principalmente in  ambito
urbano, sono costituiti da manufatti in materiale plastico o gomma di
colore giallo. Devono essere dotati di un solido sistema di fissaggio
alla pavimentazione in modo da impedirne lo spostamento o il distacco
per effetto delle sollecitazioni  derivanti  dal  traffico  e  devono
essere posizionati in modo da  consentire  il  deflusso  delle  acque
piovane. 
  4. Gli elementi devono avere una larghezza compresa tra i 15  e  30
cm, altezza compresa tra 3 e 10 cm con una consistenza ed un  profilo
tale da consentirne il sormonto in caso di necessita'. Possono essere
dotati di inserti rifrangenti o di altri  sistemi  catadiottrici  per
renderli maggiormente visibili. 
  5. I delimitatori di corsia di cui ai commi 3  e  4  devono  essere
approvati dal Ministero dei lavori pubblici  -  Ispettorato  generale
per la circolazione e la sicurezza stradale e posti in  opera  previa
ordinanza dell'ente proprietario della strada.