Art. 180 (Art. 42 Cod. Str.) 
                        (Dissuasori di sosta) 
  1. I dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire
la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi  possono  essere
utilizzati  per  costituire  un  impedimento  materiale  alla   sosta
abusiva. 
  2. Tali dispositivi possono armonizzarsi con gli arredi stradali  e
assolvere anche a funzioni accessorie quali la delimitazione di  zone
pedonali, aree di parcheggio riservate, zone verdi,  aiuole  e  spazi
riservati per altri usi. 
  3. Nella funzione di arredo stradale i dissuasori sono di tipologie
diverse  tra  le  quali  l'ente  proprietario   della   strada   puo'
individuare  quelle   piu'   confacenti   alle   singole   specifiche
necessita', alle tradizioni locali e all'ambiente urbano. 
  4. I dissuasori assumono forma di pali, paletti, colonne a blocchi,
cordolature,  cordoni  ed  anche  cassonetti  e  fioriere   ancorche'
integrati con altri sistemi di arredo. I dissuasori devono esercitare
un'azione di reale impedimento al transito sia come altezza sul piano
viabile sia come spaziamento tra un elemento e l'altro,  se  trattasi
di componenti singoli disposti lungo un perimetro. 
  5.  I   dissuasori   possono   essere   di   qualunque   materiale:
calcestruzzo, ferro, ghisa, alluminio,  legno  o  plastica  a  fiamma
autoestinguente. Non devono,  per  forma  od  altre  caratteristiche,
creare pericolo ai pedoni e, in particolare, ai bambini. 
  6. I dissuasori di sosta devono essere approvati dal Ministero  dei
lavori pubblici - Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale  e  posti  in  opera  previa  ordinanza  dell'ente
proprietario della strada.