Art. 228 (Art. 72 Cod. Str.) 
        (Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore 
                          e loro rimorchi) 
  1. I decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma  3,  del
codice, riguardanti i dispositivi di equipaggiamento  dei  veicoli  a
motore e loro rimorchi, devono essere  conformi,  quando  sussistano,
alle prescrizioni dettate in proposito dalle  direttive  comunitarie.
In alternativa, i predetti dispositivi possono essere  conformi  alle
prescrizioni  contenute  nei  regolamenti  o  nelle   raccomandazioni
emanati  dall'ufficio  europeo  per  le  Nazioni  Unite,  Commissione
economica per l'Europa. 
  2. Fanno eccezione i dispositivi di ritenuta e  di  protezione  dei
veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi  ovvero  al  loro
trasporto, le cui caratteristiche sono determinate dal  Ministro  dei
trasporti con proprio provvedimento, da emanare nel  termine  di  cui
all'articolo 232 del codice.