Art. 264 (Art. 103 Cod. Str.) 
       (Informazioni in tema di cessazione dalla circolazione) 
  1. L'ufficio del P.R.A. da' comunicazione con le modalita'  di  cui
all'articolo  245,  della  distruzione,  demolizione   o   definitiva
esportazione all'estero dei veicoli,  all'ufficio  provinciale  della
M.C.T.C., entro tre giorni dall'avvenuta registrazione delle relative
formalita'. 
  2. Contestualmente alla  comunicazione  dovranno  essere  trasmesse
all'ufficio provinciale della  M.C.T.C.  le  targhe  e  le  carte  di
circolazione. 
  3. I registri  di  cui  all'articolo  103,  comma  3,  del  codice,
conformi al  modello  approvato  dal  Ministro  dei  trasporti,  sono
soggetti   a   vidimazione   annuale   da   parte   della    Questura
territorialmente competente. Le vidimazioni annuali, successive  alla
prima devono essere effettuate entro  il  15  giorno  dalla  data  di
scadenza. 
  4. I registri di cui al comma 3 devono essere esibiti  agli  organi
di polizia che ne facciano richiesta. E' fatto  obbligo  ai  titolari
dei centri di raccolta e di vendita di veicoli a motore e di rimorchi
di effettuare sui registri in questione le seguenti annotazioni: 
    a)  generalita',  indirizzo   ed   estremi   di   identificazione
dell'intestatario  del  veicolo,  nonche'  della  persona  da  questi
incaricata ove ricorra; 
    b) data di presa in carico del veicolo, data di consegna della  o
delle targhe e dei relativi documenti  al  P.R.A.  ed  estremi  della
ricevuta da questi rilasciata al riguardo. Qualora tale consegna  sia
avvenuta a cura dell'intestatario del veicolo, o dell'avente  titolo,
la relativa ricevuta dovra' essere esibita al titolare del centro  di
raccolta per la trascrizione dei suoi estremi; 
    c) data  di  effettiva  demolizione,  smontaggio  o  vendita  del
veicolo. Qualora ricorra quest'ultimo caso, dovranno essere riportate
anche le generalita' e gli estremi del documento  di  identificazione
dell'acquirente.