Art. 302 (Art. 114 Cod. Str.) 
                      (Dispositivi di frenatura 
                 delle macchine operatrici trainate) 
  1. Le macchine operatrici trainate,  di  cui  all'articolo  58  del
codice, di massa complessiva a pieno carico superiore a  3  t  e  non
superiore a 6 t devono essere munite di un dispositivo  di  frenatura
di servizio agente sulle ruote di almeno un asse;  tale  dispositivo,
se di  tipo  meccanico,  deve  essere  comandato  dall'inerzia  della
macchina  operatrice  trainata  e  la  sua  azione,  nelle   macchine
operatrici trainate a due o piu' assi, puo'  esplicarsi  anche  sulle
sole ruote dell'asse anteriore. 
  2. Ogni macchina operatrice  trainata,  di  massa  a  pieno  carico
superiore a 6 t, deve essere munita di un dispositivo di frenatura di
servizio che utilizza una sorgente di energia diversa  dalla  energia
cinetica della macchina  operatrice  trainata;  la  sua  azione  deve
esercitarsi contemporaneamente su tutte le ruote. Le  caratteristiche
costruttive di funzionamento nonche' le  modalita'  di  verifica  del
dispositivo devono rispondere a prescrizioni  tecniche  riportate  in
tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti. 
  3. Il valore numerico della somma delle  forze  di  frenatura  alla
periferia delle ruote della macchina operatrice trainata, espresso in
daN, deve comunque essere uguale almeno al 40%  del  valore  numerico
della massa complessiva a pieno carico della macchina stessa espresso
in kg. 
  4. Ogni macchina operatrice trainata di massa complessiva  a  pieno
carico superiore a 1,5 t deve essere  munita  di  un  dispositivo  di
frenatura di stazionamento avente le stesse caratteristiche  indicate
all'articolo 276, comma 8.