Art. 309 (Art. 116 Cod. Str.) 
                 (Annotazione del gruppo sanguigno) 
  1. L'indicazione completa del gruppo sanguigno di appartenenza  del
titolare, come prescritto dall'articolo 116, comma 3, del codice,  e'
riportato  sulla  patente  di  guida  nell'apposito  spazio  a   cio'
destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2. 
  2. Gli estremi del gruppo sanguigno da riportare sulla  patente  di
guida sono rilevati dalla scheda allegata, in  copia  autenticata  (o
conforme), al certificato medico relativo al possesso  dei  requisiti
fisici e psichici prescritti. 
  3.  Le  modalita'  di  determinazione  del  gruppo   sanguigno   di
appartenenza, di competenza dei laboratori a cio' preposti, sono def-
inite con decreto del Ministro della sanita' da emanare  nel  termine
previsto dall'articolo 232  del  codice.  Tale  decreto  puo'  essere
aggiornato,  a   seguito   di   progressi   scientifici   nel   campo
emotrasfusionale. 
  4. Il titolare e' tenuto a verificare, all'atto  del  ritiro  della
patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o
duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo  sanguigno
per lettura diretta della scheda  originale  in  suo  possesso  ed  a
chiederne la rettifica, in caso  di  constatato  errore,  all'ufficio
provinciale della M.C.T.C.