Art. 321 (Art. 119 Cod. Str.) 
                       (Efficienza degli arti) 
  1. Non possono conseguire o ottenere la conferma di validita' della
normale patente di guida coloro che presentino, in uno o  piu'  arti,
alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti.  Sono  da  giudicare
invalidanti,  ai  fini  della  guida,  le  alterazioni  anatomiche  o
funzionali, considerate singolarmente e nel  loro  insieme,  tali  da
menomare la forza o la rapidita' dei movimenti necessari per eseguire
con  sicurezza  tutte  le  manovre  inerenti  alla  guida   di   quei
determinati tipi di veicoli ai quali la patente abilita. 
  2. Ai fini del  presente  articolo  l'efficienza  degli  arti  deve
essere valutata senza l'uso di apparecchi di protesi od ortesi.