Art. 363 (Art. 167 Cod. Str.) 
               (Accertamento della massa dei veicoli) 
  1. Ai fini della determinazione della massa esatta del veicolo, gli
organi di polizia stradale, ove non provvisti di strumenti propri  di
pesa, potranno disporre che la pesatura  sia  effettuata  nella  piu'
vicina localita' in cui esista una pesa pubblica idonea  ad  un'unica
pesatura del veicolo e, in mancanza di  questa,  con  qualsiasi  pesa
privata, purche' in regola con le prescritte verifiche di legge.