Art. 366 (Art. 168 Cod. Str.) 
     (Circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose) 
  1. Fatte salve le prescrizioni generali del codice della strada per
la circolazione dei veicoli, il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  di
concerto con il Ministro  dei  trasporti  puo'  emanare  decreti  per
disciplinare la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di  de-
terminate materie pericolose in corrispondenza di  tratti  di  strade
che possono comportare particolari condizioni  di  rischio  quali  ad
esempio gallerie, viadotti od altri punti singolari.