Art. 37 (Art. 21 Cod. Str.) 
                         (Persone al lavoro) 
  1. Coloro che operano in  prossimita'  della  delimitazione  di  un
cantiere o che comunque sono esposti al traffico  dei  veicoli  nello
svolgimento della loro attivita' lavorativa, devono  essere  visibili
sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro  fluorescenti
e rifrangenti. 
  2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con  applicazione  di
fasce rifrangenti di colore bianco argento. 
  3. In caso di interventi di breve durata puo' essere utilizzata una
bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di
colore arancio. 
  4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei  materiali
fluorescenti, rifrangenti  e  fluororifrangenti  sono  stabilite  con
apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro  dei
lavori pubblici  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.