Art. 405 (Art. 228 Cod. Str.) 
    (Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per le 
  operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei 
  lavori pubblici, e per gli oneri di concessione, autorizzazione, 
     licenze e permessi di competenza degli enti proprietari di 
                              strade). 
  1. Gli importi dei diritti per le operazioni  tecniche  e  tecniche
amministrative di competenza del Ministero dei lavori  pubblici  sono
fissati nella tabella VII.1 che  fa  parte  integrante  del  presente
regolamento. Essi si applicano a partire dall' entrata in vigore  del
codice e dovranno essere versati  dagli  interessati  all'atto  della
presentazione   della   domanda   per   nulla   osta,   approvazioni,
omologazioni ed autorizzazioni previste dal codice, su apposito conto
corrente intestato al Ministero dei  lavori  pubblici  -  Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 
  2. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per ottenere il
rilascio o il  rinnovo  di  concessioni,  autorizzazioni,  licenze  e
permessi da parte degli enti proprietari delle strade, fermo restando
il pagamento dei relativi canoni, o degli  indennizzi,  sono  fissati
dagli enti stessi, i quali sono tenuti  a  darne  comunicazione  ogni
anno al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale  per  la
circolazione e la sicurezza stradale. 
  3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati ogni due  anni
in  misura  pari   all'intera   variazione,   accertata   dall'ISTAT,
dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed
impiegati (media nazionale) verificatasi  nei  due  anni  precedenti.
All'uopo, entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro dei lavori
pubblici fissa, per quanto di competenza,  i  nuovi  importi  che  si
applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo con arrotondamento  alle
mille lire superiori se le ultime tre cifre superano  le  cinquecento
lire ed a quelle inferiori nel caso contrario.