Art. 6 (Art. 5 Cod. Str.) 
        (Limitazioni alla circolazione. Condizioni e deroghe) 
  1. Il decreto del  Ministro  dei  lavori  pubblici,  contenente  le
direttive ai prefetti, di cui all'articolo 5, comma  1,  del  codice,
viene  emanato  entro  il  30  ottobre  e  contiene  le  prescrizioni
applicabili per l'anno o fino ad un triennio successivi.  Il  decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro  trenta
giorni dalla emanazione; eventuali rettifiche o modificazioni  devono
essere  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica   e
comunicate tempestivamente  all'utenza  a  mezzo  del  CCISS  di  cui
all'articolo 73 del presente regolamento. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1,  riguardante  la  circolazione
sulle strade fuori dei centri abitati, sono  indicati  i  giorni  nei
quali e' vietata, nel rispetto delle condizioni e delle deroghe indi-
cate nei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, la  circolazione  degli
autoveicoli per il trasporto di cose indicati dal comma 3; tra  detti
giorni sono compresi: 
    a) i giorni festivi; 
    b) altri particolari giorni, in aggiunta a quelli festivi; 
    c) l'eventuale o  eventuali  giorni  precedenti  o  successivi  a
quelli indicati nelle lettere a) e b). 
  3. Il decreto di cui al comma 1 prescrive: 
    a) le fasce di  orario,  differenziate  in  relazione  ai  giorni
indicati al comma 2, durante le quali vige il divieto di circolazione
fuori dei centri abitati degli autoveicoli, per il trasporto di cose,
aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5  t,  dei
veicoli eccezionali e  di  quelli  adibiti  a  trasporto  eccezionale
nonche'  dei  veicoli  che  trasportano  merci  pericolose   di   cui
all'articolo 168, commi 1 e 4 del codice; 
    b) il termine massimo di tolleranza, rispetto alle  fasce  orarie
di cui alla  lettera  precedente,  che  consente  di  circolare  agli
autoveicoli per  il  trasporto  di  cose,  aventi  massa  complessiva
massima autorizzata superiore a  7,5  t,  provenienti  dall'estero  e
dalla Sardegna o diretti all'estero ed alla Sardegna, purche'  muniti
di idonea documentazione attestante l'origine e la  destinazione  del
viaggio. 
  4. Con i provvedimenti previsti il  Ministro  dei  lavori  pubblici
disciplina la facolta' di deroga esercitabile dai prefetti al divieto
di cui al comma 3, al fine di garantire le fondamentali  esigenze  di
vita delle comunita', sia nazionale che locali,  nel  rispetto  delle
migliori condizioni di sicurezza della circolazione stradale. 
  5. Con il decreto di cui al comma 1 sono individuati i veicoli  che
trasportano cose o merci destinate a servizi  pubblici  essenziali  o
che soddisfano primarie esigenze della collettivita' da escludere dal
divieto di circolazione; sono altresi' escluse dal divieto i veicoli,
appartenenti al servizio di polizia e della pubblica  amministrazione
circolanti per motivi di servizio.