Art. 3

  1.  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare entro il 30
aprile  1993, sentite le competenti commissioni permanenti del Senato
della  Repubblica e della Camera dei deputati, che si pronunciano nei
termini  previsti  dai  rispettivi  regolamenti,  uno  o piu' decreti
legislativi  per  disciplinare  il trasferimento delle competenze del
Dipartimento  per  gli  interventi  straordinari  nel  Mezzogiorno  e
dell'Agenzia  per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) affidamento  al  Ministro  del  bilancio  e  della  programmazione
   economica   del   coordinamento,   della  programmazione  e  della
   vigilanza  sul  complesso dell'azione di intervento pubblico nelle
   aree economicamente depresse del territorio nazionale;
b) affidamento  ad  un'amministrazione  dello Stato degli adempimenti
   tecnici,  amministrativi  e  di  controllo  per  la  concessione e
   l'erogazione  delle  agevolazioni  alle attivita' produttive nelle
   aree   del   territorio   nazionale   individuate   dal   Comitato
   interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
c) attribuzione   ad   una   o   piu'   amministrazioni  dello  Stato
   dell'attivita'  di  programmazione e di coordinamento delle grandi
   infrastrutture   a   carattere   interregionale   o  di  interesse
   nazionale.   Le  stesse  amministrazioni  provvedono  altresi'  al
   completamento  delle infrastrutture in corso di realizzazione alla
   data  del 30 aprile 1993, e al loro trasferimento agli enti tenuti
   per  legge alla manutenzione e gestione. I relativi programmi sono
   sottoposti  all'approvazione del CIPE sulla base dei finanziamenti
   ordinari pluriennali di settore, previsti dalle leggi finanziarie;
d) conferimento  delle partecipazioni finanziarie dell'Agenzia per la
   promozione  dello  sviluppo  del  Mezzogiorno nell'Istituto per lo
   sviluppo    economico    dell'Italia    meridionale    (ISVEIMER),
   nell'Istituto  regionale  per  il  finanziamento alle industrie in
   Sicilia  (IRFIS), nel Credito industriale sardo (CIS) e negli enti
   di  promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo
   6  della  legge  1  marzo 1986, n. 64, al Ministero del tesoro, al
   fine   di   provvedere   al   loro   riordino,   ristrutturazione,
   privatizzazione o liquidazione;
e) utilizzazione  del  personale  gia'  in  servizio alla data del 14
   agosto 1992 presso il Dipartimento per gli interventi straordinari
   nel  Mezzogiorno  e  presso  gli  altri  organismi dell'intervento
   straordinario,  prioritariamente  per  i  compiti  previsti  dalla
   presente  legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
   come  modificato  dalla  legge  medesima, ed in particolare per le
   funzioni tecniche e di supporto alle attivita' di cui alle lettere
   a), b) e c) del presente comma;
f) emanazione di norme transitorie per garantire la successione delle
   amministrazioni  individuate  nei  rapporti giuridici e finanziari
   facenti  capo ai cessati organismi dell'intervento straordinario e
   per  assicurare l'attuazione degli interventi in corso e di quelli
   previsti dalla presente legge nonche' dal decreto-legge 22 ottobre
   1992, n. 415, come modificato dalla legge medesima.