Art. 4 1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31 dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della legge medesima, sono soppressi con decorrenza 1 maggio 1993 gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1 marzo 1986, n. 64. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 dicembre 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI