Art. 4

  1. Ferme restando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1, della legge 1 marzo 1986, n. 64, e l'applicazione fino al 31
dicembre 1993 delle norme di cui all'articolo 17, commi 1 e 10, della
legge  medesima,  sono  soppressi  con  decorrenza  1 maggio 1993 gli
articoli  1,  2,  3,  4, 5, 6, 7, 8, 16, 17 e 18 della citata legge 1
marzo 1986, n. 64.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 19 dicembre 1992
                              SCALFARO
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  REVIGLIO,  Ministro  del bilancio e
                                  della  programmazione  economica  e
                                  per gli interventi straordinari nel
                                  Mezzogiorno
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI