Art. 3. Disposizioni transitorie 1. Per la trasformazione in societa' delle compagnie e dei gruppi portuali, ivi compresi i gruppi ormeggiatori e barcaioli, si applica il disposto dell'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Le operazioni suddette sono soggette ad imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, nella misura fissa di L. 100.000, e non costituiscono presupposto per l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.