Art. 2. 
  1. Entro il 31 dicembre 1992,  gli  amministratori  e  il  collegio
sindacale  gia'  in  carica  presso  l'ente  soppresso  nonche'   gli
amministratori e i  collegi  sindacali  delle  societa'  controllate,
individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri  1  e  2,
del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del
commissario liquidatore, di seguito societa' controllate,  consegnano
allo  stesso  commissario  liquidatore,  ove  non  vi  abbiano   gia'
provveduto, lo stato patrimoniale, il conto  economico,  il  bilancio
consolidato e i bilanci delle singole societa', tutti alla  data  del
18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonche' il bilancio consolidato
alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e  delle  societa'
controllate dall'ente stesso che controllano altre societa'.  A  tali
effetti il commissario liquidatore convoca gli  amministratori  e  il
collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso nonche' gli
amministratori  e  i  collegi  sindacali  delle  societa'  tenuti  ai
predetti adempimenti. 
  2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario  liquidatore  presenta
al Ministro del tesoro un programma che, al  fine  di  realizzare  la
liquidazione  dell'ente  e   di   consentire   la   razionalizzazione
industriale  delle  societa'   controllate,   nell'osservanza   delle
direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto  conto  di  quanto
previsto dall'articolo 5, individui: 
    a) le  societa',  le  aziende,  i  rami  o  parti  di  esse  che,
direttamente ovvero previa  effettuazione  delle  operazioni  di  cui
all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi; 
    b) le  societa',  le  aziende,  i  rami  o  parti  di  esse  che,
eventualmente anche dopo  l'effettuazione  delle  operazioni  di  cui
all'articolo  3,  non  sono  suscettibili  di  utile   trasferimento,
indicando in tal caso le procedure piu' idonee  perche'  le  societa'
dismettano l'esercizio delle relative attivita'; 
    c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti  i  prevedibili
introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi  e
passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma  con
riferimento alle lettere a) e b); 
    d) i principi di ristrutturazione  delle  societa'  operanti  nel
settore  dell'alluminio,  secondo  un  piano  triennale  che   verra'
specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma
2, e dell'articolo 4, comma 1. 
  3. Alla valutazione delle societa', aziende, rami o parti  di  esse
da trasferire provvedono primarie societa' specializzate, nazionali o
estere,  designate  con  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  delle
partecipazioni statali e con il Ministro  del  tesoro.  Con  medesimo
decreto sono fissati i compensi il cui onere e' posto a carico  della
liquidazione. Il  commissario  liquidatore  puo'  richiedere  a  tali
societa' proposte indicative in ordine  alle  operazioni  di  cui  al
comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della
gestione liquidatoria.