Art. 2. 1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso nonche' gli amministratori e i collegi sindacali delle societa' controllate, individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito societa' controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano gia' provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole societa', tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonche' il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle societa' controllate dall'ente stesso che controllano altre societa'. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale gia' in carica presso l'ente soppresso nonche' gli amministratori e i collegi sindacali delle societa' tenuti ai predetti adempimenti. 2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle societa' controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, individui: a) le societa', le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi; b) le societa', le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure piu' idonee perche' le societa' dismettano l'esercizio delle relative attivita'; c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b); d) i principi di ristrutturazione delle societa' operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verra' specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1. 3. Alla valutazione delle societa', aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie societa' specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere e' posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore puo' richiedere a tali societa' proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria.