Art. 3. 
  1. Ai fini della sua realizzazione, il programma puo' prevedere che
tra le societa' controllate e tra queste  e  terzi  vengano  compiute
operazioni di cessione e conferimento di beni, di rami di azienda, di
aziende  e  partecipazioni  nonche'  operazioni  di  fusione   e   di
scissione, di aumenti di  capitale,  di  vendita  o  di  acquisto  di
azioni. Nel programma potra' altresi' prevedersi la  costituzione  di
societa' di capitali  per  atto  unilaterale  ed  anche  di  societa'
secondo il procedimento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356. I termini per il deposito di atti e per  le
opposizioni di cui agli articoli 2503 e 2503- bis del  codice  civile
in sede di operazioni di fusione e di scissione, previsti dal  codice
civile, sono ridotti alla meta'. Qualora si tratti di societa' di cui
e' unico azionista l'EFIM o una societa' controllata non si applicano
le norme relative all'opposizione dei creditori. 
  2. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, deve  prevedere  in
dettaglio le  singole  operazioni,  la  loro  sequenza,  i  tempi  di
attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione  e  di
ristrutturazione nonche' di impatto sui livelli occupazionali che  si
intende conseguire e le  relative  motivazioni.  Esso  puo'  altresi'
prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori  ed
il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione
di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio le operazioni di cui
al primo periodo e le loro modalita'. 
  3. Il tribunale competente  per  la  nomina  degli  esperti  e  per
l'omologazione delle deliberazioni di aumento di capitale, di fusione
e di scissione, e' quello del luogo in  cui  ha  sede  legale  l'ente
soppresso.