Art. 4. 
  1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui
all'articolo  3,  comma  2,  e  le  loro  eventuali  variazioni  sono
approvati con decreto del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  e  del
Ministro delle partecipazioni  statali.  Il  commissario  liquidatore
compie, con atti aventi  natura  privatistica,  tutte  le  operazioni
occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti  suddetti  e
dispone  affinche'  provvedano  a  compierle  i   competenti   organi
societari. In particolare, il  commissario  liquidatore,  secondo  le
indicazioni del programma e dei  progetti,  ha  facolta',  procedendo
anche all'asta o con confronti o a trattativa privata,  di  alienare,
di dismettere, di trasferire a soggetti privati o  pubblici  aziende,
rami di aziende, beni  mobili  o  immobili,  partecipazioni,  cespiti
attivi o passivi, di cedere crediti e debiti  dell'ente  soppresso  o
delle societa' controllate, di  acquistare  crediti  e  di  liquidare
societa' controllate, sostituendosi ove necessario agli organi  delle
societa' medesime, ferma  restando  l'applicazione  dell'articolo  2,
comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma  e  dei  progetti
richiede l'attivita' coordinata di soggetti  privati  e  pubblici  il
commissario liquidatore promuove, tra  i  soggetti  interessati,  gli
accordi  di  programma  previsti  da  disposizioni   di   legge.   Il
commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma,
ferma  restando  la  valutazione  da  parte  delle  societa'  di  cui
all'articolo  2,  comma  3,  puo'  compiere  singole  operazioni  con
l'autorizzazione  o  su  indicazione  del  Ministro  del  tesoro,  di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e del  Ministro  delle  partecipazioni  statali,  in
conformita' con le direttive del Consiglio dei Ministri. 
  2.  Il  commissario  liquidatore,   con   l'autorizzazione   o   su
indicazione del Ministro del tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con  il  Ministro
delle partecipazioni statali, in conformita'  con  le  direttive  del
Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione  del  programma
di cui all'articolo 2, comma  2,  in  attesa  che  si  perfezioni  il
trasferimento   a   societa'   gia'   individuate,   direttamente   o
indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di  societa',  di
aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore  della  difesa  e
dei sistemi aerospaziali, puo' concedere in affitto  alle  stesse  le
aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento,  ovvero,  in
caso di trasferimento di societa', l'azienda ad essa appartenente. In
tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto  e  del
prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo,  delle
societa' di cui  all'articolo  2,  comma  3,  ovvero  nominare  altri
soggetti  che  procedono  in  contraddittorio.  Ove  le   parti   non
concordino con le relative determinazioni, l'incarico e'  affidato  a
un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato  dal  presidente  del
tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso. 
  3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma
di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3,
comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla
data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1.  Decorso  tale
periodo, l'ente soppresso e le societa' che  a  tale  data  risultino
ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura
di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del  Ministro  del
tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con  motivata  richiesta,
il commissario liquidatore puo' chiedere, anche prima della  scadenza
del termine biennale, che vengano poste  in  liquidazione  coatta,  a
norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  una  o
piu' societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). 
Il provvedimento di liquidazione coatta  amministrativa  preclude  la
dichiarazione di fallimento. 
  4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente  decreto,
rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato  e  dal  Ministro  delle  partecipazioni
statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i
relativi    atti,    ogni    altro    provvedimento     ministeriale,
interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione,ufficio
o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di
competenza dell'autorita'  giudiziaria  e  di  quelli  di  competenza
dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato.   Il
commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e  l'Autorita'
garante  della  concorrenza  e  del  mercato  delle   operazioni   di
concentrazione rientranti nelle  previsioni  dell'articolo  16  della
legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro  del  tesoro,
il  Consiglio  dei  Ministri  puo'  determinare  i  criteri  di   cui
all'articolo 25 della citata legge, ferme  restando  le  attribuzioni
dell'Autorita'  previste  in  tale  articolo.  Il  termine   di   cui
all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre  1990,  n.  287,  e'
ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di  cui
al presente decreto. 
  5. Il  commissario  liquidatore  provvede  altresi'  alla  gestione
corrente dell'ente soppresso con tutti i  poteri  gia'  spettanti  ai
disciolti organi statutari; in ogni tempo  promuove  accordi  per  la
liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte
le societa' controllate ovvero transazioni per la  loro  definizione;
ha facolta' di delegare, a soggetti  da  lui  prescelti  e  nominati,
parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i  limiti  della
delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a
carico della gestione liquidatoria. Il commissario  liquidatore  puo'
inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte,  riducendone
eventualmente il numero previsto negli  statuti,  gli  amministratori
delle societa' controllate. Gli amministratori revocati hanno  titolo
esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad
essi spettanti per  il  periodo  di  durata  residuo  del  mandato  e
comunque per un massimo di sei mesi. 
  6. Il commissario liquidatore puo'  richiedere  alle  societa'  del
gruppo i dati, le informazioni  ed  ogni  altro  elemento  utile  per
l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i
direttori generali di societa' che  non  ottemperano  alle  richieste
ovvero  non  si  uniformano   alle   prescrizioni   del   commissario
liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono
revocati per giusta causa. 
  7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di  cui
all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3,  comma
2, il commissario liquidatore puo' dettare istruzioni  vincolanti  ai
competenti organi delle societa' controllate e puo' concedere, ovvero
dare istruzioni perche' siano  concesse,  garanzie  per  i  creditori
delle societa' interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3. 
  8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore
e' autorizzato ad avvalersi,  fino  al  limite  massimo  di  quindici
unita', di personale, anche delle qualifiche  dirigenziali,  all'uopo
messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste  dai
rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti
pubblici anche economici. Puo' avvalersi inoltre della collaborazione
di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di
universita' e di istituti universitari fissando i compensi e  ponendo
i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria. 
  9. Le  operazioni  di  conferimento  o  di  scissione,  attuate  in
esecuzione del programma di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  e  dei
progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono,  ai  fini
delle  imposte  sui  redditi,  realizzo   ne'   distribuzione   delle
plusvalenze  e  minusvalenze  dei  beni  delle  societa'   scisse   o
conferite, comprese quelle relative alle rimanenze  e  al  valore  di
avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di  scissione  e
di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei  progetti,
si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218,
e successive modificazioni.  Alle  societa'  controllate,  sino  alla
chiusura delle operazioni di  liquidazione,  si  applicano  le  norme
contenute nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980,  n.
784. 
  10. Il commissario  liquidatore  e'  autorizzato  a  rilasciare,  a
favore delle societa' controllate, le polizze  fideiussorie  previste
dall'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo  Stato  risponde
per l'integrale ammontare  di  tali  polizze  anche  se,  durante  il
periodo di validita' delle stesse, le societa' anzidette sono  cedute
o dismesse. 
  11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente
decreto per l'ente soppresso e per le  societa'  controllate  di  cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), e'  considerata  come  procedura
concorsuale agli effetti dell'articolo 66,  terzo  comma,  del  testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente
della  Repubblica  del  22  dicembre  1986,  n.  917,  e   successive
modificazioni. 
  12. Il commissario liquidatore  puo'  provvedere  al  pagamento  ai
creditori dell'ente soppresso e delle societa' controllate di acconti
in conformita' con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma,
del  decreto-legge  30  gennaio  1979,   n.   26,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  3  aprile  1979,  n.  95,  e  successive
modificazioni.  Puo'  altresi'  esercitare   le   facolta'   di   cui
all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli
atti posti in essere dall'EFIM  e  dalle  societa'  controllate  ante
cedentemente al 17 luglio 1992. In tal  caso  le  domande  giudiziali
vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le
relative sentenze sono provvisoriamente esecutive. 
  13. Il  commissario  liquidatore  e'  autorizzato  a  ricorrere  ad
anticipazioni  bancarie  entro  il  limite  massimo  determinato  con
decreti del Ministro del tesoro a condizioni non piu' sfavorevoli del
tasso praticato dalle banche alla migliore clientela. 
  14. Il personale dell'ente soppresso,  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
puo' essere trattenuto in servizio con onere a carico della  gestione
liquidatoria,  fino  al  termine  massimo  di  sei  mesi   successivi
all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma  2;  dopo
tale data il commissario  potra'  trattenere  in  servizio,  sino  al
termine della liquidazione, non piu' di quaranta unita' di  personale
da ridurre progressivamente. 
  15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni  trimestrali,
il Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  il
Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro  sullo
stato di attuazione del programma. 
  16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi  dal  termine  della
liquidazione, presenta al Ministro del tesoro,  che  lo  approva  con
proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.