Art. 4. 1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinche' provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facolta', procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle societa' controllate, di acquistare crediti e di liquidare societa' controllate, sostituendosi ove necessario agli organi delle societa' medesime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attivita' coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3, puo' compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformita' con le direttive del Consiglio dei Ministri. 2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformita' con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a societa' gia' individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di societa', di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, puo' concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di societa', l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle societa' di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico e' affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso. 3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le societa' che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, che esercita i poteri di vigilanza. Con motivata richiesta, il commissario liquidatore puo' chiedere, anche prima della scadenza del termine biennale, che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o piu' societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. 4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione,ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorita' giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei Ministri puo' determinare i criteri di cui all'articolo 25 della citata legge, ferme restando le attribuzioni dell'Autorita' previste in tale articolo. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto. 5. Il commissario liquidatore provvede altresi' alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri gia' spettanti ai disciolti organi statutari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le societa' controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facolta' di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore puo' inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle societa' controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi. 6. Il commissario liquidatore puo' richiedere alle societa' del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di societa' che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa. 7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il commissario liquidatore puo' dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle societa' controllate e puo' concedere, ovvero dare istruzioni perche' siano concesse, garanzie per i creditori delle societa' interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3. 8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unita', di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Puo' avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di societa' di consulenza nazionali ed estere, ovvero di universita' e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria. 9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo ne' distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle societa' scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. Alle societa' controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784. 10. Il commissario liquidatore e' autorizzato a rilasciare, a favore delle societa' controllate, le polizze fideiussorie previste dall'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validita' delle stesse, le societa' anzidette sono cedute o dismesse. 11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e' considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 12. Il commissario liquidatore puo' provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle societa' controllate di acconti in conformita' con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Puo' altresi' esercitare le facolta' di cui all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle societa' controllate ante cedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive. 13. Il commissario liquidatore e' autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non piu' sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela. 14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, puo' essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo tale data il commissario potra' trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non piu' di quaranta unita' di personale da ridurre progressivamente. 15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma. 16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.