Art. 5. 1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalita' indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento: a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate; b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle societa' controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle societa' stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione. 2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro del tesoro, puo' garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'articolo 3. 3. Ai fini di cui al presente articolo, e per far fronte alle necessita' di attuare il programma e i progetti, la Cassa depositi e prestiti, salve le successive previsioni di legge, e' autorizzata alla emissione di obbligazioni fino alla concorrenza di lire 4.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma e di quelle ulteriormente determinate da successive disposizioni di legge, la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono deter- minate con decreti del Ministro del tesoro. 4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano gia' provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalita' per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonche' le modalita' di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'articolo 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, puo' procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), nei confronti di societa' controllate. 5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi e delle somme anticipate, secondo modalita' da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalita', anche di tasso e di tempo. 6. I titoli e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta. 7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario nonche' tutte le somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti medesimi. Con decreto del Ministro del tesoro puo' essere fissato l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso il sistema bancario per le piu' urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore. 8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere a) e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato. 9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno 1994 dell'accantonamento: "Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri impropri gravanti sul costo del lavoro". 10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonche' quelle previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono.