Art. 5. 
  1. Nell'ambito delle  previsioni  di  cui  al  comma  3  e  con  le
modalita' indicate nei  commi  4  e  6,  il  commissario  liquidatore
provvede al pagamento: 
    a) dei debiti  dell'ente  soppresso,  compresi  quelli  derivanti
dalle garanzie da esso rilasciate; 
    b)  dei  debiti,  compresi  quelli   derivanti   dalle   garanzie
rilasciate, delle societa' controllate assunti nel periodo in cui  le
azioni  delle  societa'   stesse   sono   appartenute   per   intero,
direttamente  o  indirettamente,  all'ente  soppresso,   quando   nel
programma di cui all'articolo  2,  comma  2,  ne  venga  prevista  la
liquidazione. 
  2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e  al  fine  di
agevolare  il  compimento  delle  operazioni  del  programma  di  cui
all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3,  comma
2, il Tesoro dello Stato,  nei  limiti  consentiti  dalla  disciplina
comunitaria e con modalita' determinate con decreti del Ministro  del
tesoro, puo' garantire in tutto o in parte  i  debiti  contratti  con
istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di
cui all'articolo 3. 
  3. Ai fini di cui al presente  articolo,  e  per  far  fronte  alle
necessita' di attuare il programma e i progetti, la Cassa depositi  e
prestiti, salve le successive previsioni  di  legge,  e'  autorizzata
alla emissione di obbligazioni fino alla concorrenza  di  lire  4.000
miliardi. Nell'ambito della predetta somma e di quelle  ulteriormente
determinate da successive disposizioni di legge, la Cassa depositi  e
prestiti e' autorizzata ad effettuare  anticipazioni  di  cassa,  nei
limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro  del
tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono deter-
minate con decreti del Ministro del tesoro. 
  4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1  e  quelle  di  cui
all'articolo 6, comma 4, sono presentate al  commissario  liquidatore
da coloro che hanno diritti da far valere entro  dieci  giorni  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ove  non  vi  abbiano
gia'  provveduto.  Su  proposta  del  commissario   liquidatore,   da
presentare entro il termine di sessanta giorni  dal  termine  fissato
per la presentazione delle domande, il Ministro  del  tesoro  approva
l'elenco  dei  crediti  ammessi  e  di  quelli  non  ammessi,   dando
comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento da  inviarsi  dal  commissario
liquidatore. Questi determina, non oltre trenta  giorni  dal  termine
per la presentazione delle domande degli  interessati,  le  modalita'
per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie
ed azioni giudiziarie, nonche' le modalita' di pagamento in relazione
alle  ipotesi  di  cui  all'articolo  6,   comma   4.   In   pendenza
dell'approvazione  dell'elenco  di  cui   al   presente   comma,   il
commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi  di
urgenza, puo' procedere comunque al pagamento di  debiti  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b), nei confronti di societa' controllate. 
  5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e  per  un
massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei
titoli  emessi  e  delle  somme  anticipate,  secondo  modalita'   da
stabilirsi con propri  decreti.  Gli  interessi  di  preammortamento,
calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi o
delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati  con  valuta
coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono  corrisposti  con  le
stesse modalita', anche di tasso e di tempo. 
  6. I titoli e le somme anticipate  possono  essere  in  lire  o  in
valuta. 
  7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi  e
prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative
ai pagamenti diretti  disposti  nei  confronti  dell'ente  soppresso,
devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso
la  Tesoreria   centrale   dello   Stato,   intestato   all'EFIM   in
liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate  tutte
le disponibilita' di spettanza dell'ente soppresso e del  commissario
liquidatore depositate presso il sistema bancario  nonche'  tutte  le
somme che saranno riscosse a qualsiasi titolo spettanti  ai  soggetti
medesimi. Con decreto del Ministro del  tesoro  puo'  essere  fissato
l'importo massimo delle disponibilita' depositate presso  il  sistema
bancario per  le  piu'  urgenti  ed  improcrastinabili  esigenze  del
commissario liquidatore. 
  8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo,  eventuali
accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere  a)
e b), su richiesta del commissario liquidatore, possono, con  decreto
del Ministro del tesoro, essere  assistiti  da  garanzia  del  Tesoro
dello Stato. 
  9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione  del  presente
articolo, valutato in lire 720 miliardi a decorrere  dall'anno  1994,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la proiezione per l'anno
1994 dell'accantonamento: "Ulteriore riduzione aggiuntiva degli oneri
impropri gravanti sul costo del lavoro". 
  10. Ai fini delle imposte  sui  redditi  le  sopravvenienze  attive
derivanti dalle anticipazioni  di  cui  al  comma  3  nonche'  quelle
previste dall'articolo 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440,
non concorrono a formare il reddito di impresa dei  soggetti  che  le
conseguono.