Art. 6. 
  1. Dalla data del 18 luglio  1992  sono  sospesi  i  pagamenti  dei
debiti dell'ente soppresso e delle societa' controllate. Per i debiti
delle societa' controllate, suscettibili di diretto trasferimento, ai
sensi dell'articolo 2, comma  2,  lettera  a),  per  i  debiti  delle
societa' comunque interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3,
e  per  i  debiti  inerenti  alle  aziende,  rami  o  parti  di  esse
interessate dalle medesime operazioni, il  commissario  determina  la
data in cui cessa la sospensione dei pagamenti, non oltre il  momento
in cui la societa', l'azienda, il ramo o la parte di  essa  risultino
definitivamente  trasferiti  a  terzi.  Il  commissario  puo'  sempre
disporre,  per  motivate  ragioni   di   utilita'   e   urgenza,   su
autorizzazione  del  Ministro  del  tesoro,  il  pagamento  totale  o
parziale dei debiti delle societa' controllate. 
  2. La sospensione dei pagamenti di cui al comma 1 non si applica: 
    a) ai debiti della gestione commissariale dell'ente soppresso e a
quelli delle societa' controllate, sorti  successivamente  alla  data
del 18 luglio 1992; 
    b) ai debiti  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 1, ferme peraltro le  modalita'  stabilite  dal
comma 4 dello stesso articolo 5; 
    c) ai debiti, sorti  anche  antecedentemente  alla  data  del  18
luglio 1992, delle societa' controllate indicate specificatamente nel
programma di cui all'articolo 2, comma  2,  o  nei  progetti  di  cui
all'articolo 3, comma 2,  con  esclusione  dei  debiti  derivanti  da
fideiussioni e  coobbligazioni  a  garanzia  di  debiti  di  societa'
controllate dalle societa' indicate nel programma o nei progetti; 
    d) ai debiti di  societa'  controllate  nei  confronti  di  altre
societa' controllate; 
    e) ai pagamenti che debbono essere effettuati dalle  societa'  di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), poste in liquidazione; 
    f) ai prestiti obbligazionari di cui alla legge 22 dicembre 1986,
n. 910, al decreto-legge 19 ottobre 1985, n.  547,  convertito  dalla
legge 20 dicembre 1985, n. 749, nonche' ai prestiti BEI di  cui  alla
legge 27 dicembre 1983,  n.  730.  Il  Tesoro  dello  Stato  provvede
direttamente al servizio di detti prestiti. 
  3. Salvo quanto previsto dal comma 2,  il  commissario  liquidatore
puo' proporre al Ministro del tesoro, anche  prima  dell'approvazione
del programma di cui all'articolo 2, comma 2,  che  ad  una  societa'
controllata si applichi la deroga alla sospensione dei pagamenti  con
esclusione dei debiti derivanti da fideiussioni o  coobbligazioni  di
cui alla lettera c) del comma 2, purche' si tratti  di  societa'  che
abbia chiuso in attivo il bilancio dell'anno 1991 o di uno degli anni
del  biennio  precedente.  Analoga  proposta  puo'  essere  formulata
quando, sentito il parere delle societa' di cui all'articolo 2, comma
3, la societa'  controllata  e'  in  grado  di  svolgere  la  normale
attivita' produttiva senza perdite e senza aggravio per  la  gestione
dell'ente soppresso e delle  societa'  da  esso  controllate,  ovvero
quando, in casi eccezionali, occorre  evitare  gravi  e  irreparabili
danni agli impianti produttivi. 
  4. I contratti e le operazioni di finanziamento  a  medio  e  lungo
termine effettuati da banche o  istituzioni  finanziarie,  nonche'  i
contratti a termine su  strumenti  finanziari  relativi  ai  suddetti
finanziamenti, in essere alla data del 18  luglio  1992,  restano  in
vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa
e' posteriore al termine della liquidazione di  cui  all'articolo  4,
comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le
disposizioni del comma 5. Ad  essi  si  applicano  le  norme  di  cui
all'articolo 5, comma 1, qualora si tratti  di  obbligazioni  assunte
dall'ente soppresso o dalle societa'  di  cui  alla  lettera  b)  del
predetto comma. Il commissario liquidatore puo' risolvere i contratti
entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 2,
comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese. 
  5. L'ente soppresso e le societa' controllate  non  sono  tenuti  a
corrispondere a soggetti pubblici o privati  qualsivoglia  somma  per
interessi di mora, per sanzioni ovvero per  penali  comunque  denomi-
nate,  disposti  da  leggi,  atti  amministrativi  o  contratti,   in
conseguenza della mancata effettuazione di pagamenti o di ritardi nei
pagamenti stessi, dovuti alla sospensione disposta dal comma  1.  Non
possono essere applicate nei confronti dell'ente  soppresso  e  delle
societa' suddette le norme di legge, i provvedimenti amministrativi o
le clausole contrattuali  che  prevedono  risoluzione  di  contratti,
perdite di benefici, decadenze o  comunque  effetti  svantaggiosi  in
conseguenza della sospensione medesima. 
  6. Fino alla chiusura delle operazioni  di  liquidazione  dell'ente
soppresso o di attuazione del programma di cui all'articolo 2,  comma
2, per le  societa'  controllate  i  creditori  per  titolo  o  causa
anteriori alla data del  18  luglio  1992  non  possono,  a  pena  di
nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive  o  concorsuali  ne'
azioni cautelari, fatta eccezione per  i  sequestri  giudiziali,  sul
patrimonio  dell'ente  soppresso  o  delle  societa'  suddette,   ne'
chiedere vendite o assegnazioni di cui agli articoli 2796 e  seguenti
e all'articolo 2808 del codice civile, ne' iscrivere ipoteche.