Art. 7. 1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il commissario puo' dettare disposizioni generali e istruzioni vincolanti ai consigli di amministrazione delle societa' controllate di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento di atti o comportamenti in grado di pregiudicare o ostacolare l'attuazione del programma. 2. Nei confronti delle societa' controllate l'applicazione del disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e' sospesa fino all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2. 3. I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le societa' controllate o tra le stesse societa' controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992 sono convertiti in capitale delle societa' mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 17 luglio 1992. Le assemblee delle societa' stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale.