Art. 7. 
  1. Fino al completamento delle operazioni di cui all'articolo 3, il
commissario  puo'  dettare   disposizioni   generali   e   istruzioni
vincolanti ai consigli di amministrazione delle societa'  controllate
di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di impedire il compimento  di
atti  o  comportamenti  in  grado  di   pregiudicare   o   ostacolare
l'attuazione del programma. 
  2. Nei confronti  delle  societa'  controllate  l'applicazione  del
disposto degli articoli 2446 e 2447 del codice civile e' sospesa fino
all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma  2,  e  dei
progetti di cui all'articolo 3, comma 2. 
  3. I crediti  nascenti  da  prestiti  tra  l'ente  soppresso  e  le
societa'  controllate  o  tra   le   stesse   societa'   controllate,
individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta
del commissario  liquidatore,  ivi  compresi  quelli  nascenti  dalla
escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla  data
del 17  luglio  1992  sono  convertiti  in  capitale  delle  societa'
mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e  interessi  alla
data del 17 luglio 1992. Le assemblee delle  societa'  stesse,  entro
centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da
parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica
dei  relativi  statuti,  il  conseguente  adeguamento  del   capitale
sociale.