Art. 8. 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano  agli  atti
compiuti, dopo il 18 luglio 1992, dal commissario liquidatore  e,  su
specifica  autorizzazione  del  commissario  stesso,  dalle  societa'
controllate. Il commissario liquidatore ed i componenti del  collegio
sindacale di cui all'articolo 1, comma 2, rispondono,  per  gli  atti
compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per
dolo o colpa grave.