Art. 8. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti, dopo il 18 luglio 1992, dal commissario liquidatore e, su specifica autorizzazione del commissario stesso, dalle societa' controllate. Il commissario liquidatore ed i componenti del collegio sindacale di cui all'articolo 1, comma 2, rispondono, per gli atti compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni, esclusivamente per dolo o colpa grave.