Art. 10. 
                        Controllo di qualita' 
  1.  Allo  scopo  di  garantire  la  qualita'  dell'assistenza   nei
confronti  della  generalita'  dei  cittadini,  e'  adottato  in  via
ordinaria il metodo della verifica e revisione della  qualita'  delle
prestazioni, al cui sviluppo devono risultare  funzionali  i  modelli
organizzativi ed i flussi informativi dei soggetti  erogatori  e  gli
istituti normativi regolanti il  rapporto  di  lavoro  del  personale
dipendente, nonche' i rapporti tra  soggetti  erogatori,  pubblici  e
privati, ed il Servizio sanitario nazionale. 
  2. Le regioni,  nell'esercizio  dei  poteri  di  vigilanza  di  cui
all'articolo 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi  ispettivi,
verificano il rispetto delle disposizioni  in  materia  di  requisiti
minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con  particolare
riguardo alle prescrizioni relative alle attivita' di controllo della
qualita' delle prestazioni,  e  svolgono  interventi  programmati  di
valutazione  della  qualita'  dell'assistenza.  Il   Ministro   della
sanita', nell'esercizio del  potere  di  alta  vigilanza,  interviene
avvalendosi  dei  propri  uffici,  dei   Nuclei   antisofisticazioni,
dell'Arma dei Carabinieri nonche' del personale di  cui  all'articolo
4, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 37. 
  3.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome e sentite la Federazione nazionale degli ordini dei
medici e degli odontoiatri e degli altri Ordini e Collegi competenti,
sono  stabiliti  i  contenuti  e  le  modalita'  di  utilizzo   degli
indicatori di efficienza e di qualita'. Il Ministro della sanita', in
sede di presentazione  della  Relazione  sullo  stato  sanitario  del
Paese, riferisce in merito alle verifiche dei  risultati  conseguiti,
avvalendosi del predetto sistema di indicatori. 
  4. Il Ministro della sanita' accerta, entro sessanta  giorni  dalla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  lo  stato  di
attuazione  presso  le  regioni  del  sistema  di   controllo   delle
prescrizioni mediche mediante  lettura  ottica  e  delle  commissioni
professionali di verifica ed acquisisce il  parere  della  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome in ordine alla eventuale attivazione dei poteri sostitutivi.
Ove tale parere non sia espresso entro  trenta  giorni,  il  Ministro
provvede direttamente.