Art. 15. 
           Disciplina della dirigenza del ruolo sanitario 
  1. La dirigenza del ruolo sanitario e' articolata in due livelli. 
  2. Al personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del
primo  livello  sono  attribuite  le   funzioni   di   supporto,   di
collaborazione e corresponsabilita', con  riconoscimento  di  precisi
ambiti di autonomia professionale, nella struttura  di  appartenenza,
da  attuarsi  nel  rispetto  delle  direttive  del  responsabile.  Al
personale medico e delle altre professionalita' sanitarie del secondo
livello sono attribuite funzioni di direzione ed organizzazione della
struttura da attuarsi anche mediante direttive a tutto  il  personale
operante  nella  stessa  e  l'adozione  dei  provvedimenti  relativi,
necessari per il corretto espletamento  del  servizio;  spettano,  in
particolare, al dirigente medico appartenente al secondo livello  gli
indirizzi e, in caso di necessita',  le  decisioni  sulle  scelte  da
adottare  nei  riguardi   degli   interventi   preventivi,   clinici,
diagnostici e  terapeutici;  al  dirigente  delle  altre  professioni
sanitarie spettano gli indirizzi  e  le  decisioni  da  adottare  nei
riguardi dei suddetti interventi limitatamente a quelli di  specifica
competenza. 
  3. Al primo livello della dirigenza del ruolo sanitario  si  accede
attraverso concorso pubblico al quale possono partecipare coloro  che
abbiano   conseguito   la   laurea   nel    corrispondente    profilo
professionale, siano  iscritti  all'albo  dei  rispettivi  Ordini  ed
abbiano conseguito il diploma di specializzazione  nella  disciplina.
Il secondo livello dirigenziale  del  ruolo  sanitario  e'  conferito
quale  incarico  a  coloro  che  siano  in  possesso   dell'idoneita'
nazionale  all'esercizio  delle  funzioni   di   direzione   di   cui
all'articolo  17.  L'attribuzione  dell'incarico  viene   effettuata,
previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, dal direttore generale in  base  alla  graduatoria  di  una
apposita commissione di  esperti.  La  commissione  e'  nominata  dal
direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario  e  da  due
esperti,  di  cui  uno  designato  dalla  regione  tra  i  professori
universitari  ordinari  della  disciplina,  ed  uno   designato   dal
consiglio dei sanitari tra  i  dirigenti  di  secondo  livello  della
disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale;  in  caso  di
mancata designazione da parte  della  regione  e  del  consiglio  dei
sanitari entro trenta giorni  dalla  richiesta,  la  designazione  e'
effettuata  dal  Ministro  della  sanita'  su  richiesta  dell'unita'
sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera. La commissione forma  la
graduatoria   previo   colloquio   e   valutazione   del   curriculum
professionale degli interessati. Contestualmente  alla  nomina  viene
attribuito l'incarico  che  ha  durata  quinquennale,  da'  titolo  a
specifico trattamento economico ed e' rinnovabile. Il  rinnovo  e  il
mancato  rinnovo  sono  disposti  con  provvedimento   motivato   dal
direttore generale previa  verifica  dell'espletamento  dell'incarico
con riferimento agli obiettivi affidati ed alle  risorse  attribuite.
La verifica e' effettuata da una commissione nominata  dal  direttore
generale e composta dal direttore sanitario e da due  esperti  scelti
tra i dirigenti della disciplina dipendenti  dal  Servizio  sanitario
nazionale e appartenenti al secondo livello dirigenziale, di cui  uno
designato dal Consiglio dei sanitari  e  l'altro  dal  corrispondente
ordine professionale, entrambi esterni all'unita'  sanitaria  locale.
Il dirigente non  confermato  nell'incarico  e'  destinato  ad  altra
funzione con la perdita del relativo specifico trattamento economico;
contestualmente viene reso indisponibile un  posto  di  organico  del
primo livello dirigenziale. 
  4. Il personale appartenente alle posizioni funzionali apicali puo'
optare in prima applicazione del presente  decreto  per  il  rapporto
quinquennale rinnovabile di cui al comma precedente. 
  5. Il personale che accede alle posizioni apicali dopo l'entrata in
vigore del presente decreto e' soggetto alla verifica di cui al comma
3.