Art. 17. Regolamentazione esame di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione 1. L'accesso al secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, e' riservato a coloro che siano in possesso di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione. 2. L'esame per il conseguimento della idoneita' nazionale e' diretto ad accertare le capacita' professionali, organizzative e di direzione del candidato e consiste nella effettuazione di prove teorico-pratiche nella specifica disciplina. 3. Le prove consistono in test di domande a risposte multiple e soluzione di casi pratici simulati nelle materie attinenti le specifiche professionalita' assegnati a ciascun candidato in via casuale. Le prove sono effettuate con l'utilizzazione diretta da parte dei candidati di appositi strumenti informatici che, in relazione alle risposte e alle soluzioni date, indichino contestualmente l'esito della prova ed il relativo punteggio. 4. I criteri generali per la predisposizione e la valutazione dei test teorici e dei casi pratici simulati, che devono consentire la verifica, oltre che della professionalita' posseduta anche delle capacita' organizzative e di direzione, sono stabiliti da una apposita commissione costituita presso il Ministero della sanita' e presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanita' o da un presidente di sezione del predetto Consiglio da lui delegato. I test teorici e i casi pratici simulati nelle materie d'esame sono predisposti da apposite commissioni costituite presso il Ministero della sanita' con esperti di comprovata professionalita'. 5. Le idoneita' nelle specifiche discipline per ciascuna categoria professionale, le procedure, le modalita' di espletamento degli esami ed i requisiti di ammissione dei candidati, ivi compreso il curric- ulum professionale, sono fissati con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'. Possono essere previste idoneita' con accesso riservato a piu' categorie professionali. 6. Il Ministero della sanita', con unito bando nazionale da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, indice ogni due anni gli esami di idoneita' nazionale all'esercizio delle funzioni di direzione per singole discipline. L'elenco dei candidati che hanno superato l'esame e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Ministero della sanita' cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco degli idonei, che e' pubblicato annualmente nella Gazzetta Ufficiale. 7. Fino a quando non sara' attivato il sistema di svolgimento degli esami in forma automatizzata, le modalita' di espletamento sono stabilite con il decreto di cui al comma 5. 8. Il possesso dell'idoneita' nazionale conseguito secondo la normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto costituisce titolo per l'esonero parziale dallo svolgimento dei test teorici negli esami di cui al comma 2, secondo criteri fissati a norma del comma 5. A tal fine sono previsti bandi nazionali riservati. 9. Al personale in servizio presso le strutture e i presidi delle unita' sanitarie locali, che sia titolare alla data di entrata in vigore del presente decreto di un posto di ruolo di posizione funzionale apicale puo' essere conferito in altra unita' sanitaria locale o azienda ospedaliera un incarico di direzione corrispondente al posto di cui e' titolare a prescindere dal possesso del requisito dell'idoneita' prevista dal presente articolo. 10. L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e' abrogato; gli esami di idoneita' gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono revocati. 11. Fino all'espletamento degli esami previsti dal primo bando nazionale di cui al precedente comma 6, le idoneita' conseguite secondo la vigente normativa sono valide ai fini dell'accesso al secondo livello dirigenziale.