Art. 18. 
                     Norme finali e transitorie 
  1. Il  Governo,  con  atto  regolamentare,  sentita  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome, adegua la vigente disciplina concorsuale del personale  del
Servizio  sanitario  nazionale  alle  norme  contenute  nel  presente
decreto ed alle norme emanate in applicazione dell'articolo  2  della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, in quanto applicabili, prevedendo: 
   i  requisiti  specifici,  compresi   i   limiti   di   eta',   per
l'ammissione; 
   i titoli valutabili ed i criteri di loro valutazione; 
   le prove di esame; 
   la composizione delle commissioni esaminatrici; 
   le procedure concorsuali; 
   le modalita' di nomina dei vincitori; 
   le modalita' ed i tempi di utilizzazione delle  graduatorie  degli
idonei. 
  2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
1 e salvo quanto previsto dal decreto legislativo di cui all'articolo
2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  i  concorsi  continuano  ad
essere espletati secondo la  normativa  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modificazioni
ed integrazioni ivi compreso l'articolo 9 della legge 20 maggio 1985,
n. 207. Per un quinquennio a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto nei concorsi pubblici per l'accesso  alla
posizione funzionale gia' corrispondente al decimo livello del  ruolo
sanitario il 40 per cento dei posti che si  renderanno  vacanti  sono
riservati al personale di  ruolo  della  disciplina  nella  posizione
funzionale corrispondente al  nono  livello  in  servizio  presso  la
unita' sanitaria locale  o  l'azienda  ospedaliera  che  bandisce  il
concorso. Ai predetti concorsi i medici specialisti ambulatoriali  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990,  n.
316,  possono  partecipare  in  deroga  al  requisito  dell'eta'.  Il
personale collocato  nella  posizione  funzionale  corrispondente  al
decimo livello  e'  inquadrato,  in  prima  applicazione,  nel  primo
livello  dirigenziale;  il  personale   collocato   nella   posizione
funzionale corrispondente all'undicesimo  livello  e'  collocato  nel
secondo livello dirigenziale. Il personale  di  ruolo  che  resta  in
servizio con la qualifica di assistente medico e'  rappresentato,  ai
fini della contrattazione, nell'area dirigenziale medica. 
  3. A decorrere dal 1 gennaio 1994,  i  concorsi  per  la  posizione
funzionale iniziale di ciascun profilo  professionale  del  personale
laureato del ruolo sanitario di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, per i quali non siano iniziate le prove di esame,  sono
revocati; a decorrere dalla stessa data non possono essere utilizzate
le graduatorie esistenti per la copertura dei  posti  vacanti,  salvo
che per il conferimento di incarichi temporanei non rinnovabili della
durata di otto mesi su autorizzazione della regione per  esigenze  di
carattere  straordinario.  In  mancanza  di  graduatorie  valide,  si
applica l'articolo 9, comma 17 e seguenti della legge 20 maggio 1985,
n. 207. 
  4. Nelle pubbliche selezioni per  titoli,  di  cui  all'articolo  4
della legge 5 giugno  1990,  n.  135,  fermo  restando  il  punteggio
massimo previsto per il curriculum formativo  e  professionale  dalle
vigenti  disposizioni  in  materia,  e'   attribuito   un   punteggio
ulteriore, di uguale entita' massima, per  i  titoli  riguardanti  le
attivita' svolte nel settore delle  infezioni  da  HIV.  I  vincitori
delle pubbliche  selezioni  sono  assegnati  obbligatoriamente  nelle
unita' di diagnosi e cura delle infezioni da  HIV  e  sono  tenuti  a
permanere nella stessa  sede  di  assegnazione  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni,  con  l'esclusione  in  tale  periodo  della
possibilita' di comando o distacco  presso  altre  sedi.  Nell'ambito
degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della
legge 5 giugno 1990, n. 135, le universita' provvedono all'assunzione
del  personale  medico  ed  infermieristico  ivi  contemplato   delle
corrispondenti qualifiche delle  aree  tecnico-scientifica  e  socio-
sanitaria. 
  5. Per quanto non previsto dal presente decreto le unita' sanitarie
locali e le aziende ospedaliere si adeguano ai principi stabiliti dal
decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 2 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421. 
  6. Il Ministro  della  sanita',  con  proprio  decreto,  disciplina
l'impiego nel Servizio sanitario nazionale di sistemi  personalizzati
di attestazione del diritto all'esenzione dalla  partecipazione  alla
spesa, prevedendo a tal fine anche l'adozione di strumenti automatici
atti alla individuazione del soggetto ed alla  gestione  dell'accesso
alle prestazioni. 
  7. Restano salve le norme previste dai decreti del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980,  n.  616,  n.  618,  e  n.  620,  con  gli
adattamenti derivanti dalle  disposizioni  del  presente  decreto  da
effettuarsi con decreto del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome. A  decorrere  dal  1
giugno  1994  le  entrate  e  le  spese  per  l'assistenza  sanitaria
all'estero in base ai Regolamenti  della  Comunita'  europea  e  alle
convenzioni bilaterali di sicurezza sociale sono imputate, tramite le
regioni, ai bilanci delle unita' sanitarie locali di residenza  degli
assistiti. I rapporti  finanziari  di  cui  al  presente  comma  sono
definiti in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale. 
  8. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 6, comma 4, del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 in materia di determinazione del
tetto massimo di spesa per la fruizione dell'assistenza  farmaceutica
nei confronti  dei  soggetti  ivi  contemplati,  le  regioni  possono
prorogare fino al 1 febbraio 1993 la decorrenza degli  effetti  della
disciplina medesima.