Art. 2. Programmazione sanitaria e indirizzi delle regioni Le linee dell'organizzazione dei servizi e delle attivita' destinate alla tutela della salute, i criteri di finanziamento delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, le attivita' di indirizzo tecnico, promozione e supporto nei confronti delle predette unita' sanitarie locali ed aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualita' delle prestazioni sanitarie, rientrano nella competenza delle regioni.