Art. 11. 
                    Liquidazione ed accertamento 
  1. Il comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate  ai
sensi dell'articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai  sensi  del
medesimo articolo e, sulla base dei  dati  ed  elementi  direttamente
desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonche'  sulla
base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero
delle finanze in ordine all'ammontare  delle  rendite  risultanti  in
catasto e dei redditi dominicali, provvede  anche  a  correggere  gli
errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il  comune  emette
avviso di  liquidazione,  con  l'indicazione  dei  criteri  adottati,
dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed  interessi
dovuti; l'avviso deve essere notificato con le modalita' indicate nel
comma 2 al contribuente entro il termine di decadenza del 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello in cui e'  stata  presentata  la
dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in  cui  queste  non
dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale e'  stato  o
doveva  essere   eseguito   il   versamento   dell'imposta.   Se   la
dichiarazione  e'  relativa  ai  fabbricati  indicati  nel  comma   4
dell'articolo  5,  il  comune  trasmette  copia  della  dichiarazione
all'ufficio tecnico erariale competente  il  quale,  entro  un  anno,
provvede alla attribuzione della rendita,  dandone  comunicazione  al
contribuente e al comune; entro il 31 dicembre dell'anno successivo a
quello in cui e' avvenuta la comunicazione, il comune provvede, sulla
base della  rendita  attribuita,  alla  liquidazione  della  maggiore
imposta dovuta  senza  applicazione  di  sanzioni,  maggiorata  degli
interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14,  ovvero
dispone il rimborso delle  somme  versate  in  eccedenza,  maggiorate
degli interessi  computati  nella  predetta  misura;  se  la  rendita
attribuita supera di oltre il 30  per  cento  quella  dichiarata,  la
maggiore imposta dovuta e' maggiorata del 20 per cento. 
  2. Il comune provvede alla rettifica delle  dichiarazioni  e  delle
denunce nel caso di infedelta', incompletezza od  inesattezza  ovvero
provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. 
A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione
dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative  sanzioni  ed
interessi; l'avviso deve  essere  notificato,  anche  a  mezzo  posta
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al  contribuente,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno  successivo  a
quello in cui e' stata presentata  la  dichiarazione  o  la  denuncia
ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate,  a
quello nel corso del quale e'  stato  o  doveva  essere  eseguito  il
versamento dell'imposta. Nel caso di omessa  presentazione,  l'avviso
di accertamento deve essere  notificato  entro  il  31  dicembre  del
quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia
avrebbero dovuto essere presentate ovvero  a  quello  nel  corso  del
quale e' stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. 
  3.  Ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  liquidazione   ed
accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il
motivo,  a  esibire  o  trasmettere  atti  e  documenti;  inviare  ai
contribuenti questionari relativi  a  dati  e  notizie  di  carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e  firmati;  richiedere
dati,  notizie  ed  elementi  rilevanti  nei  confronti  dei  singoli
contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di  spese
e diritti. 
  4. Con delibera della giunta comunale e' designato  un  funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri  per  l'esercizio  di  ogni
attivita'  organizzativa  e  gestionale  dell'imposta;  il   predetto
funzionario  sottoscrive  anche  le  richieste,  gli   avvisi   e   i
provvedimenti, appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone  i
rimborsi. 
  5. Con decreti del Ministro delle finanze,  sentita  l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita'  per  l'interscambio
tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di  dati
e notizie. 
  6. Il Ministero delle finanze effettua presso  i  comuni  verifiche
sulla gestione dell'imposta  e  sulla  utilizzazione  degli  elementi
forniti dal predetto sistema informativo.