Art. 12. 
                        Riscossione coattiva 
 
  1.  Le  somme  liquidate  dal  comune  per  imposta,  sanzioni   ed
interessi, se non versate, con le  modalita'  indicate  nel  comma  3
dell'articolo 10, entro il termine di 90 giorni  dalla  notificazione
dell'avviso di  liquidazione  o  dell'avviso  di  accertamento,  sono
riscosse, salvo che sia stato emesso  provvedimento  di  sospensione,
coattivamente mediante  ruolo  secondo  le  disposizioni  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio  1988,  n.  43,  e
successive  modificazioni;  il  ruolo  deve  essere  formato  e  reso
esecutivo non oltre il 31 dicembre  del  secondo  anno  successivo  a
quello in cui l'avviso di liquidazione  o  l'avviso  di  accertamento
sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di  sospensione
della riscossione, non oltre il 31 dicembre  dell'anno  successivo  a
quello di scadenza del periodo di sospensione.