Art. 13. 
                           R i m b o r s i 
  1. Il contribuente puo' richiedere al  comune  al  quale  e'  stata
versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da  quello  in
cui e' stato definitivamente accertato il diritto alla  restituzione.
Sulle somme dovute  al  contribuente  spettano  gli  interessi  nella
misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14. Per  le  aree  divenute
inedificabili il rimborso spetta  limitatamente  all'imposta  pagata,
maggiorata degli interessi nella misura legale,  per  il  periodo  di
tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area  e,
comunque, per un periodo non eccedente dieci anni, a  condizione  che
il vincolo perduri per almeno tre anni; in tal  caso  la  domanda  di
rimborso deve essere presentata entro il termine di  tre  anni  dalla
data  in  cui  le  aree  sono  state  assoggettate   a   vincolo   di
inedificabilita'. 
  2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1  possono,  su
richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro  60
giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere com-
pensate con gli importi dovuti a titolo  di  imposta  comunale  sugli
immobili.