Art. 14. Sanzioni ed interessi 1. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta si applica la soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, ridotta al 10 per cento se il ritardo non supera cinque giorni. 2. Se l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta dipende da omissione od infedelta' ovvero da tardivita' di dichiarazione o di denuncia si applica l'ulteriore soprattassa, sull'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, del 50 ovvero del 20 per cento ridotto al 5 per cento se la dichiarazione o denuncia e' stata presentata con un ritardo non eccedente i trenta giorni. 3. Per le infrazioni di carattere formale agli obblighi stabiliti ai fini dell'applicazione dell'imposta e' irrogata la pena pecuniaria da lire 20 mila a lire 200 mila. 4. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento. Per le altre infrazioni il comune provvede con separato provvedimento da notificare entro il termine di decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della commessa infrazione. 5. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa si applicano gli interessi moratori nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto.