Art. 14. 
                        Sanzioni ed interessi 
  1. Per l'omesso o tardivo  pagamento  dell'imposta  si  applica  la
soprattassa pari al 20  per  cento  dell'ammontare  dell'imposta  non
versata o tardivamente versata, ridotta al 10 per cento se il ritardo
non supera cinque giorni. 
  2.  Se  l'omesso  o  tardivo  pagamento  dell'imposta  dipende   da
omissione od infedelta' ovvero da tardivita' di  dichiarazione  o  di
denuncia   si   applica   l'ulteriore   soprattassa,   sull'ammontare
dell'imposta non versata o tardivamente versata, del 50 ovvero del 20
per cento ridotto al 5 per cento se la dichiarazione  o  denuncia  e'
stata presentata con un ritardo non eccedente i trenta giorni. 
  3. Per le infrazioni di carattere formale agli  obblighi  stabiliti
ai fini dell'applicazione dell'imposta e' irrogata la pena pecuniaria
da lire 20 mila a lire 200 mila. 
  4. Per le violazioni che danno luogo a liquidazione di imposta o di
maggiore imposta, le sanzioni sono irrogate con  lo  stesso  atto  di
liquidazione o di accertamento. Per le  altre  infrazioni  il  comune
provvede con separato provvedimento da notificare entro il termine di
decadenza del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello  della
commessa infrazione. 
  5. Sulle somme dovute per imposta e soprattassa  si  applicano  gli
interessi moratori nella misura del 7 per  cento  per  ogni  semestre
compiuto.