Art. 15. 
                             Contenzioso 
 
  1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso  di  accertamento,  il
provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento  che
respinge l'istanza di rimborso puo' essere proposto  ricorso  secondo
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  636,  e  successive  modificazioni,  intendendosi
sostituito all'ufficio tributario il  comune  nei  cui  confronti  il
ricorso e' proposto.