Art. 16 
                    Indennita' di espropriazione 
 
  l. In caso di espropriazione di area fabbricabile  l'indennita'  e'
ridotta  ad  un  importo  pari   al   valore   indicato   nell'ultima
dichiarazione  o  denuncia  presentata   dall'espropriato   ai   fini
dell'applicazione dell'imposta qualora il valore  dichiarato  risulti
inferiore all'indennita'  di  espropriazione  determinata  secondo  i
criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
  2.  In  caso  di  espropriazione  per  pubblica   utilita',   oltre
all'indennita', e'  dovuta  una  eventuale  maggiorazione  pari  alla
differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato  o  dal
suo dante causa per il medesimo  bene  negli  ultimi  cinque  anni  e
quello risultante dal  computo  dell'imposta  effettuato  sulla  base
della indennita'. La maggiorazione, unitamente agli interessi  legali
sulla stessa calcolati, e' a carico dell'espropriante.