Art. 17 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'imposta comunale sugli immobili non e' deducibile agli effetti
delle imposte erariali sui redditi. 
  2. Se alla formazione del reddito complessivo del soggetto  passivo
dell'imposta comunale sugli immobili concorre il reddito  dell'unita'
immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa nei
sensi  indicati  nel  comma  2  dell'articolo  8,  compete,  ai  fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  una  detrazione
dall'imposta lorda di lire 120 mila rapportata al  periodo  dell'anno
durante il quale sussiste tale destinazione; se l'unita'  immobiliare
e' adibita ad abitazione  principale  di  piu'  soggetti  passivi  la
detrazione spetta a ciascuno di essi,  proporzionalmente  alla  quota
per la quale la destinazione medesima si verifica. In  ogni  caso  la
detrazione compete fino alla concorrenza dell'imposta lorda  relativa
al reddito di detta unita' immobiliare che concorre  alla  formazione
del reddito complessivo. 
  3. Dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche  dovuta  dalle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa  si  detraggono  lire  120
mila, per ognuna  delle  unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione
principale dei soci assegnatari, rapportate, al  periodo  durante  il
quale sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino alla
concorrenza dell'imposta relativa al reddito dell'unita'  immobiliare
che concorre alla formazione del reddito complessivo. 
  4. Sono esclusi  dall'imposta  locale  sui  redditi  i  redditi  di
fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali
od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili
e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui  all'articolo
29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  e  succes-
sive modificazioni. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4  hanno  effetto  per  i
redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al  1  gennaio  1993
ovvero,  per  i  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno  solare,
per quelli prodotti dal primo  periodo  di  imposta  successivo  alla
detta data. 
  6. Con effetto dal 1 gennaio 1983 e' soppressa  l'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua
ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto  di  applicazione  di
essa si e' verificato anteriormente alla predetta data;  con  decreto
del  Ministro  delle  finanze  sono   stabilite   le   modalita'   di
effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti. 
  7. L'imposta comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili
continua ad essere dovuta, con  le  aliquote  massime  e  l'integrale
acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche  nel
caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal  1
gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente  all'incremento  di
valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine: 
    a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, e'  assunto
in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre  1992
ovvero,  in  caso  di  utilizzazione   edificatoria   dell'area   con
fabbricato in corso di  costruzione  o  ricostruzione  alla  predetta
data,  a  quello  dell'area  alla  data  di  inizio  dei  lavori   di
costruzione o ricostruzione; 
    b) gli  scaglioni  per  la  determinazione  delle  aliquote  sono
formati con riferimento al  periodo  preso  a  base  per  il  calcolo
dell'incremento di valore imponibile; 
    c) le spese di acquisto, di costruzione  ed  incrementative  sono
computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b). 
  8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale  sull'incremento
di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non  si  applica
la disposizione dell'articolo 22 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.