Art. 19. 
                Istituzione e disciplina del tributo 
  1. Salvo le successive disposizioni di raccordo con  la  disciplina
concernente, anche ai  fini  di  tutela  ambientale,  le  tariffe  in
materia di tassa per lo smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  a
fronte dell'esercizio  delle  funzioni  amministrative  di  interesse
provinciale,  riguardanti  l'organizzazione  dello  smaltimento   dei
rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi
e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo,  e'
istituito, a decorrere dal 1° gennaio  1993,  un  tributo  annuale  a
favore delle province. 
  2.  Il  tributo  e'  commisurato  alla  superficie  degli  immobili
assoggettata dai comuni alla tassa per  lo  smaltimento  dei  rifiuti
solidi urbani ed e' dovuta dagli  stessi  soggetti  che,  sulla  base
delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento  della  predetta
tassa. 
  3. Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese
di ottobre di ciascun anno  per  l'anno  successivo,  il  tributo  e'
determinato in misura non inferiore all'1 per cento ne' superiore  al
5 per cento delle tariffe per unita' di superficie stabilite ai  fini
della tassa di cui al comma  2;  qualora  la  deliberazione  non  sia
adottata entro la predetta data la  misura  del  tributo  si  applica
anche per l'anno successivo. 
  4. In prima applicazione il termine per l'adozione  della  delibera
prevista dal comma 3 e' fissato al 15 gennaio  1993  ed  il  relativo
provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e' trasmesso in copia entro cinque  giorni  ai
comuni. Se la delibera  non  e'  adottata  nel  predetto  termine  il
tributo si applica nella misura minima. 
  5.  Il  tributo  e'  liquidato  e  iscritto  a  ruolo  dai   comuni
contestualmente alla tassa per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi
urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il
contenzioso, la riscossione e le sanzioni. I ruoli principali per  il
1993 della  tassa  per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani
deliberati nei termini di cui agli artt.  286  e  290  del  T.U.F.L.,
approvato  con  R.D.  14  settembre  1931,  n.  1175   e   successive
modificazioni, sono  integrati  con  apposita  delibera  comunale  di
iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993,  da  adottare
entro il 31 gennaio del medesimo  anno,  e  posti  in  riscossione  a
decorrere dalla rata di aprile. Al  comune  spetta  una  commissione,
posta a carico della provincia impositrice, nella misura  dello  0,30
per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. 
  6. Con decreto del Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro dell'interno e del Ministro dell'ambiente, sono stabilite le
modalita' per l'interscambio tra comuni e province di dati e  notizie
ai fini dell'applicazione del tributo. 
  7. L'ammontare del tributo, riscosso  in  uno  alla  tassa  per  lo
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  previa  deduzione   della
corrispondente quota del compenso della riscossione, e'  versato  dal
concessionario  direttamente  alla  tesoreria  della  provincia   nei
termini e secondo le modalita' previste dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.