Art. 20. Istituzione dell'imposta 1. E' istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico. L'imposta e' dovuta, all'atto della prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, dal soggetto che richiede la formalita' e deve essere corrisposta, contestualmente all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, nella misura pari all'ammontare stabilito, ai fini di tale imposta, per la predetta formalita'. Il gettito e' attribuito alla provincia nell'ambito della quale viene eseguita la iscrizione nel pubblico registro. 2. All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9 luglio 1990, n. 187 e che e' incaricato della riscossione dell'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e della addizionale regionale prevista dal Capo 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' affidata la riscossione dell'imposta provinciale di cui al comma 1.