Art. 20. 
                      Istituzione dell'imposta 
  1. E' istituita l'imposta provinciale per l'iscrizione dei  veicoli
nel pubblico registro automobilistico. L'imposta e' dovuta,  all'atto
della  prima   iscrizione   dei   veicoli   nel   pubblico   registro
automobilistico, dal soggetto  che  richiede  la  formalita'  e  deve
essere   corrisposta,   contestualmente   all'imposta   erariale   di
trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive
modificazioni, nella misura pari all'ammontare stabilito, ai fini  di
tale imposta, per la predetta formalita'. Il  gettito  e'  attribuito
alla provincia nell'ambito della quale viene eseguita  la  iscrizione
nel pubblico registro. 
  2. All'A.C.I., che gestisce il pubblico registro automobilistico ai
sensi del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 e della legge 9  luglio  1990,
n. 187 e che e' incaricato della riscossione dell'imposta erariale di
trascrizione di cui alla legge 23  dicembre  1977,  n.  952  e  della
addizionale regionale prevista dal Capo 1 del decreto legislativo  21
dicembre 1990,  n.  398,  e'  affidata  la  riscossione  dell'imposta
provinciale di cui al comma 1.