Art. 21. 
                    Sanzioni - Imposta suppletiva 
                   Soggetti obbligati al pagamento 
  1. Per l'omissione o il ritardato pagamento  dell'imposta  prevista
dall'articolo 20 si applicano le disposizioni di cui agli articoli  2
e 3 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni. 
  2. L'imposta suppletiva e la eventuale  soprattassa  devono  essere
richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto  per
richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. 
  3. Al pagamento dell'imposta provinciale e della  soprattassa  sono
solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le
formalita' sono eseguite.