Art. 22. 
                       Disciplina dell'imposta 
  1. L'Automobile club d'Italia - ufficio  provinciale  del  pubblico
registro - nei termini e con le modalita'  previste  dalla  legge  23
dicembre 1977, n.  952  e  successive  modificazioni,  provvede  agli
adempimenti    connessi    alla    liquidazione,    riscossione     e
contabilizzazione dell'imposta e all'accertamento e irrogazione della
soprattassa prevista nell'articolo 21. A tal  fine  si  applicano  le
disposizioni di cui alla predetta legge n. 952 del 1977 e al  decreto
del Ministro delle finanze 16  aprile  1987,  n.  310,  nonche',  per
quanto concerne le note di richiesta di formalita',  le  disposizioni
del decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre  1977,  pubblicato
nel supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  356  del  31
dicembre 1977, e successive modificazioni. L'Automobile club d'Italia
- ufficio provinciale del pubblico registro - e' tenuto a versare, al
netto del compenso di cui al  successivo  comma  3,  nelle  casse  di
ciascuna  provincia  nel  cui  territorio  sono  state  eseguite   le
formalita' le somme per tale titolo riscosse e ad inviare alla stessa
provincia  la  relativa  documentazione  con  le   modalita'   e   la
modulistica in uso per il corrispondente tributo erariale. 
  2.  Ciascuna  provincia   da'   quietanza   delle   somme   versate
dall'Automobile  club  d'Italia  secondo  le  norme  di  contabilita'
vigenti. 
  3. Le province devono corrispondere  all'Automobile  club  d'Italia
per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del presente  articolo,
un compenso pari al cinquanta per cento di quello allo stesso  dovuto
in applicazione dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n.  952
e successive modificazioni. 
  4. Per quanto non espressamente  stabilito  dal  presente  Capo  si
applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  previste  dalla
legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni. 
  5. Le disposizioni degli articoli 20, 21 e del presente articolo si 
    applicano dal 1 gennaio 1993 per le formalita' di iscrizione 
richieste da tale data, con esclusione di quelle relative  a  veicoli
immatricolati fino al 31 dicembre 1992.