Art. 23. 
            Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario 
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 alle regioni a statuto ordinario,
gia' titolari di una parte  della  tassa  automobilistica,  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281,  come  sostituito
dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n.  158  e  suc-  cessive
modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati dall'anzidetta
data, sono attribuite: 
    a)  l'intera  tassa  automobilistica,   disciplinata   dal   T.U.
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  febbraio
1953, n. 39 e successive modificazioni; 
    b) la soprattassa annuale  su  taluni  autoveicoli  azionati  con
motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
convertito  dalla  legge  30  novembre  1976,  n.  786  e  successive
modificazioni; 
    c) la tassa speciale per i veicoli  alimentati  a  G.P.L.  o  gas
metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984,  n.  362  e  successive
modificazioni. 
  2. I  tributi  di  cui  al  comma  1  assumono  rispettivamente  la
denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale
regionale e tassa speciale regionale e si  applicano  ai  veicoli  ed
agli  autoscafi,  soggetti  nelle  regioni  a  statuto  speciale   ai
corrispondenti tributi erariali in esse vigenti,  per  effetto  della
loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle  provincie  di
ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo  5,
comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, nella legge  28  febbraio  1983  n.  53  e  successive
modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresi'  ai
ciclomotori, agli  autoscafi,  diversi  da  quelli  da  diporto,  non
iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli
stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle  stesse
regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le  tasse
fisse previste dalla legge  21  maggio  1955,  n.  463  e  successive
modificazioni. 
  3. Dall'ambito di applicazione del presente decreto legislativo  e'
esclusa la disciplina concernente la tassa  automobilistica  relativa
ai veicoli ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad
ogni effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia. 
  4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il  gettito
derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con  l'articolo
25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello  relativo  alla  tassa
speciale erariale annuale istituita con  l'articolo  7  del  decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12
luglio 1991, n. 202. 
  5. Sono a carico delle  regioni  i  rimborsi  relativi  ai  tributi
regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte  ai
competenti uffici della regione che disporranno  il  rimborso,  ferma
restando la competenza delle Intendenze  di  Finanza  per  i  tributi
erariali.