Art. 24. 
                         Poteri alle regioni 
  1. Entro  il  10  novembre  di  ogni  anno  ciascuna  regione  puo'
determinare con propria legge gli importi dei  tributi  regionali  di
cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal  primo
gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data,
nella misura compresa tra il 90 ed il  110  per  cento  degli  stessi
importi vigenti nell'anno precedente. 
  2. Nel primo anno di applicazione  del  presente  decreto  ciascuna
regione, nel determinare con propria legge gli  importi  dei  tributi
regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il  90  ed
il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno  precedente,  dovra'
considerare  come  base  di  calcolo,  per  ogni  tributo  regionale,
rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa  automobilistica,
gli importi della soprattassa annuale e quelli della  tassa  speciale
erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  a
quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed  entro  i
limiti indicati nel comma 2,  un  diverso  ammontare,  l'importo  dei
tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale  e  la
tassa speciale nella misura prevista  per  i  corrispondenti  tributi
erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del  31  dicembre
1992 e per la tassa automobilistica nel  complessivo  importo  dovuto
per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per  il  tributo
regionale nella misura  vigente  alla  stessa  data  o  nella  misura
diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modifiche. 
  4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati  entro
il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica  erariale  e
regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa  speciale  erariali,
vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalita' ed  i
criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario
vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992,  anche  con  riferimento
alle attivita' di recupero e rimborso dei relativi importi.