Art. 25. 
                             Riscossione 
 
  1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo  23
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5,
commi 39 e 40 del D.L.  30  dicembre  1982,  n.  953  convertito  con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53. 
 2. L'A.C.I. svolge per conto  delle  regioni  a  statuto  ordinario,
relativamente  ai  tributi  regionali  di  cui  all'articolo  23,  le
attivita' di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori
adempimenti gia' affidati  a  tale  ente  per  gli  analoghi  tributi
erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze
in data 26 novembre 1986, approvata con decreto  del  Ministro  delle
finanze in pari data, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede  a  versare
nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna  regione  nei
termini e con le modalita' previste nella  suddetta  Convenzione.  Le
comunicazioni  relative  alla  riscossione  ed  ai  versamenti  vanno
effettuate a ciascuna regione con le modalita' e  la  modulistica  in
uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni,  relativamente
ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I.  ed
i dipendenti uffici provinciali  esattori  il  controllo  svolto  dal
Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi  erariali  sulla
gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo  le
modalita' ed i termini previsti nella  Convenzione  del  26  novembre
1986. Per tale controllo le regioni possono continuare  ad  avvalersi
dell'Ispettorato  Compartimentale  delle  Tasse   e   delle   Imposte
Indirette  sugli  Affari,  competente  per  territorio,  nonche'  del
Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE. 
  3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli  20  e
21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e
alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a
ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalita'
ed i termini riportati nello  stesso  atto  di  Convenzione.  Con  lo
stesso criterio sono  addebitati  i  costi  relativi  alla  fornitura
centralizzata del libretto  fiscale  di  cui  all'articolo  16  della
Convenzione.