Art. 27. 
                             R i n v i o 
 
  1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati,
per quanto non  diversamente  disposto  dal  presente  provvedimento,
dalle norme  statali  che  regolano  gli  analoghi  tributi  erariali
vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale. 
  2. Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  relative  ai  suddetti
tributi regionali si  applicano  nella  stessa  entita'  le  medesime
sanzioni previste per gli analoghi  tributi  erariali  vigenti  nelle
regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni  della  legge  24
gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.