Art. 28. 
Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei  comuni  e  delle
                          comunita' montane 
  1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento  dei  bilanci
delle amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle  comunita'
montane con i seguenti fondi: 
    a) fondo ordinario per la  finanza  locale  determinato  in  lire
2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni  per  i
comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane; 
    b) fondo perequativo per la finanza locale  determinato  in  lire
1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni  per  i
comuni. Il fondo  perequativo  e'  aumentato  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20,  attribuendo  la  somma  riscossa  dallo  Stato,
valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle  province,
per lire 18.000 milioni ad incremento  del  fondo  ordinario  per  le
comunita' montane e per la restante parte  ai  comuni.  Le  eventuali
maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per
cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e  per  il  5  per
cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane; 
    c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane  pari,  per  l'anno
1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto  il  31  dicembre  1992,  e  quote  dei  contributi
assegnati nel  1992  e  negli  anni  precedenti  ma  non  utilizzati,
valutati in complessive lire 11.725.914 milioni.