Art. 30. 
      Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali 
 
  1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di  cui
all'articolo  28,  il  Ministero  dell'interno   e'   autorizzato   a
corrispondere,  per   l'anno   1993,   a   ciascuna   amministrazione
provinciale un contributo pari a  quello  perequativo  spettante  per
l'anno 1992. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il
contributo   perequativo   finanziato   con   quota   del    provento
dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del
decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, e' attribuito
alle amministrazioni provinciali, dopo che  le  relative  somme  sono
state acquisite al bilancio dello Stato, per  il  settantacinque  per
cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  e  per  il
venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1,
lettera c), del medesimo decreto-legge. 
  2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo  spettante  alle
amministrazioni  provinciali  e'  corrisposta  nel  1993   a   titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura  minima  obbligatoria  dei
costi dei  servizi  di  cui  all'articolo  33.  In  caso  di  mancata
osservanza  delle  predette  disposizioni,  l'ente  e'  tenuto   alla
restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante  trattenuta
sui fondi ordinari degli anni successivi.