Art. 31. 
                 Contributo perequativo per i comuni 
 
  1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di  cui
all'articolo  28,  il  Ministero  dell'interno   e'   autorizzato   a
corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo
spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote: 
    a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare
a ciascun comune un contributo pari a  quello  perequativo  spettante
per il 1992. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1993; 
    b)  una  quota  complessiva   di   lire   100.000   milioni   per
l'attivazione  delle  procedure  di  allineamento  alla   media   dei
contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n.  144  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi  dell'articolo  6,
comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del  1988,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in  lire  398.000
milioni, e' distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato, per le  finalita'  e  con  i
criteri di seguito specificati: 
    a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura
pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,
lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  n.  144  del  1989,  valutate  in  72.500
milioni; 
    b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1989  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 1- bis, del  medesimo  decreto-legge  di  cui
alla lettera a), valutato in lire 65.000 milioni; 
    c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1990  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1- bis, del citato decreto-legge  n.  415  del
1989, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  38  del  1990,
valutato in lire 65.000 milioni; 
    d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di  provincia
appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del
citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989, per  il  75  per  cento  con  i  criteri
indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b),  del  citato  decreto-
legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo
8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo; 
    e) per la restante parte, valutata  in  lire  179.500  milioni  a
tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d). 
  3. Una quota del 4 per cento del  fondo  perequativo  spettante  ai
comuni e' corrisposta nel 1993 a titolo  provvisorio  in  attesa  che
l'ente  abbia  dimostrato  di  aver  ottemperato  alle   disposizioni
riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di
cui all'articolo 33. In caso di  mancata  osservanza  delle  predette
disposizioni l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme  relative
all'anno 1993 mediante  trattenuta  sui  fondi  ordinari  degli  anni
successivi.