Art. 32. Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento degli enti dissestati 1. A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di ammortamento dei mutui contratti per investimento cosi' calcolati: a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella misura stabilita nei provvedimenti di concessione gia' adottati e da adottare ai sensi delle disposizioni vigenti per l'anno di contrazione dei mutui stessi; b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita' montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per gli anni 1992 e precedenti; c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti nell'anno 1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992. 2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del decreto che stabilisce le modalita' di assegnazione dei contributi e' fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l'adempimento certificativo e' fissato al 31 marzo 1994.