Art. 32. 
Contributi per lo sviluppo degli investimenti e  per  il  risanamento
                        degli enti dissestati 
 
  1.  A  valere  sul  fondo  di  cui  all'articolo  28  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di
ammortamento dei mutui contratti per investimento cosi' calcolati: 
    a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle  comunita'
montane per mutui contratti  negli  anni  1992  e  precedenti,  nella
misura stabilita nei provvedimenti di concessione gia' adottati e  da
adottare  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti   per   l'anno   di
contrazione dei mutui stessi; 
    b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle  comunita'
montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro  il  limite
delle quote di contributi erariali assegnate ma  non  utilizzate  per
gli anni 1992 e precedenti; 
    c) alle  amministrazioni  provinciali  ed  ai  comuni  che  hanno
deliberato lo stato di dissesto finanziario, per  i  mutui  contratti
nell'anno 1993 nella misura  delle  quote  assegnate  ma  non  ancora
utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992. 
  2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le
disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del
decreto che stabilisce le modalita' di assegnazione dei contributi e'
fissato  al  31  ottobre  1993  e  il   termine   per   l'adempimento
certificativo e' fissato al 31 marzo 1994.