Art. 33. 
          Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 
 
  1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le  comunita'  montane
ed i consorzi di enti locali, sono  tenuti  a  trasmettere  entro  il
termine perentorio del  31  marzo  1994  apposita  certificazione,  a
carattere  definitivo,  firmata  dal   legale   rappresentante,   dal
segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore  dei  conti  o
dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per
l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2,  3
e 4, del  citato  decreto-legge  n.  415  del  1989  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  38  del  1990.  Le  modalita'  della
certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre  1993  con  decreto
del Ministro dell'interno,  di  concerto  col  Ministro  del  tesoro,
sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e
l'Unione delle province d'Italia (UPI). 
  2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima  del
costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del  1989,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i  loro
consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non  oltre
il 30 novembre, a rideliberare in  aumento  le  tariffe  con  effetto
immediato, ovvero con effetto dall'anno in  corso  per  la  tassa  di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui  il  controllo
della  gestione  evidenzi  uno  squilibrio  nel  rapporto  tra  spese
impegnate ed entrate accertate. 
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo  31,
comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio
di acquedotto, non si applicano se l'ente locale dimostri, in sede di
certificazione, di aver attivato per la  tariffa  dell'acquedotto  la
procedura di cui al comma 2, anche senza  approvazione  del  Comitato
provinciale prezzi.